L’angolo Diritto Giugno 13, 2007
A giorni Jesoloforum.com cambierà immagine. Stiamo studiando una nuova veste e una distribuzione diversa delle pagine. Fra le varie novità ci sarà la pagina degli approfondimenti che conterrà una serie di rubriche gestite direttamente da tecnici e professionisti di vari settori.
Abbiamo ricevuto qualche giorno fa il primo lavoro da parte dell’avvocato Luigi Sclebin che, a scadenza quindicinale, interverrà con nuovi argomenti e per rispondere ad eventuali quesiti posti dagli utenti.
In attesa di una collocazione definitiva, pubblichiamo il primo articolo della rubrica che si chiamerà “L’angolo Diritto”.
Tutti sono invitati ad intervenire sia sull’argomento in discussione sia per proporne di nuovi.
Redazione
LA RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE
Desidero innanzitutto ringraziare gli amici di JesoloForum per l’idea di offrire a tutti i frequentatori del sito uno spazio, o meglio, una rubrica di approfondimento su temi che appartengono al mondo del diritto e della giustizia, che appartengono quindi, direttamente e immediatamente, a tutti e a ciascuno.
Inauguro questo appuntamento quindicinale proponendo una panoramica sulla legge elettorale oggi in vigore: un argomento di grande attualità , visto anche il particolare periodo elettorale che tutti noi cittadini di Jesolo ci siamo da poco lasciati alle spalle.
A dire il vero, però, la riforma elettorale di cui si sente spesso parlare in questi giorni, attraverso la stampa e la televisione, non riguarda propriamente la legge elettorale per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale, ma quella piuttosto per l’elezione del Parlamento nazionale.
Tuttavia, il dibattito in corso su questa legge elettorale può fornire un utile occasione per conoscere un pò più a fondo il nostro sistema elettorale nel suo complesso, atteso che anche il meccanismo vigente per le elezioni amministrative, per quanto diverso da quello previsto per le elezioni politiche, è pur sempre ispirato da medesimi principi generali.
È noto che in questi giorni un comitato referandario, presieduto dal Prof. Giovanni Guzzetta, si propone lo scopo di apportare alcune incisive modifiche all’attuale sistema elettorale nazionale mediante lo strumento del Referendum abrogativo, l’unico che per i promotori è in grado di superare l’inerzia con cui sembra agire il Parlamento nell’affrontare la spinosa questione.
Ma come mai l’attuale sistema elettorale è generalmente considerato come inadeguato alla sua primaria funzione, che evidentemente è quella di rendere al Paese maggioranze politiche stabili e coese?
Come agisce una legge elettorale nel perseguimento di questo scopo?
Per rispondere a tali domande è utile chiarire il concetto di sistema elettorale, che può essere definito come quel complesso di regole e di procedure per mezzo delle quali si traducono le espressioni di voto degli elettori in seggi parlamentari.
Nelle democrazie occidentali si conoscono fondamentalmente tre grandi sistemi, o “formule elettorali”, benché ciascuna di esse possa conoscere un’infinità di varianti.
Si distingue tra: 1) formule a maggioranza assoluta, 2) formule a maggioranza relativa e 3) formule proporzionali.
Nel nostro ordinamento, prima dell’approvazione della legge 21/12/2005 n. 270, era in vigore il sistema di maggioranza relativa.
In tale sistema, il territorio nazionale viene suddiviso in più circoscrizioni elettorali uninominali, nelle quali cioè viene eletto un solo candidato, che sarà colui che avrà raccolto la maggioranza (semplice) dei voti espressi nella sua circoscrizione.
Questo sistema è stato criticato per aver dimostrato di possedere alcuni inconvenienti.
In primo luogo, esso non consente a tutte le forze politiche del Paese di essere rappresentate nelle Assemblee (ma questo, data la perenne frammentazione partitica in Italia, poteva essere forse più un punto di forza che di debolezza).
In secondo luogo, la maggioranza complessiva può andare ad un partito o ad uno schieramento che, a livello generale, ha riportato un minor numero totale di voti.
Ciò si verificherà quando il partito o il gruppo che ha vinto anche un solo seggio in più rispetto all’altro schieramento, abbia prevalso di stretta misura, mentre in tutte le rimanenti circoscrizioni il partito che a livello nazionale è risultato perdente, abbia ottenuto la maggioranza dei voti con ampio margine sull’avversario.
Siffatto inconveniente, ovviamente, non esiste nei sistemi proporzionali, che assicurano a ciascun partito un numero di seggi rapportato alla sua forza politica ed alla distribuzione effettiva degli elettori su tutto il territorio nazionale.
Quest’ultima, nelle sue grandi linee, è la formula elettorale introdotta dalla sopra menzionata legge n. 270 del 2005, seppure mitigata con la previsione di soglie di sbarramento, al fine di incentivare l’aggregazione e di evitare l’accesso al Parlamento ai partiti più piccoli.
Il sistema elettorale adottato in Italia per l’elezione del Parlamento non è indicato nella Costituzione, ma è affidato alla disciplina della legge ordinaria, per cui tutti e due i meccanismi sopra ricordati possono ritenersi compatibili con la Carta costituzionale, purché siano comunque garantiti i diritti fondamentali di libertà , parità e segretezza del voto.
Il sistema tendenzialmente maggioritario che era stato introdotto nel 1993, prevedeva l’assegnazione del 75% dei seggi con metodo maggioritario (a maggioranza relativa) nell’ambito di collegi uninominali e il restante 25% con metodo proporzionale (c.d. Mattarellum).
La svolta maggioritaria nel nostro ordinamento era il frutto del referendum popolare del 1993, dal quale emerse la volontà di archiviare l’esperienza proporzionale, che aveva creato una proliferazione disorganica di sigle partitiche, a favore di un sistema che garantisse maggiore trasparenza e governabilità .
Sennonché, come accennato, la maggioranza parlamentare di centro-destra nel 2005 ha modificato radicalmente il sistema elettorale nazionale, attraverso un parziale ritorno al passato, con la reintroduzione del sistema proporzionale, seppure con correttivi volti a scoraggiare l’eccessiva atomizzazione dei partiti ed incentivando l’aggregazione degli stessi intorno ad un programma politico comune.
I punti qualificanti della nuova legge sono:
1) l’abolizione dei collegi uninominali;
2) il premio di maggioranza alla coalizione che ha ottenuto il maggior numero di seggi alla Camera;
3) le soglie di sbarramento per le coalizioni con meno del 10% dei consensi e per i partiti non collegati con meno del 4% dei voti;
4) le liste bloccate, in quanto sulla scheda elettorale è consentito apporre un solo segno, sul simbolo della lista prescelta. Gli elettori non possono, pertanto, scegliere tra persone (esprimendo una preferenza per un determinato candidato), ma soltanto tra partiti.
In tal modo entrano in Parlamento i candidati in ordine di lista e risulta decisiva la scelta dei candidati effettuata in via centralizzata dalle segreterie dei partiti.
I partiti o i gruppi politici che si candidano a governare devono però depositare, contestualmente al deposito del contrassegno, il programma elettorale, nel quale dichiarano il nome della persona designata a capo dello schieramento politico.
Per il superamento di questo meccanismo, che dopo l’esito delle ultime elezioni politiche è stato da molti ritenuto inadeguato a garantire governi stabili per l’intera Legislatura, il Comitato guidato dal prof. Guzzetta ha promosso una campagna di raccolta di firme affinché venga indetto un Referendum abrogativo.
A tal fine il Comitato dei promotori ha presentato alla Corte di Cassazione due quesiti abrogativi di alcune parti della legge elettorale che, in caso di approvazione, avrebbero l’effetto di cancellare le coalizioni, in modo che il premio di maggioranza verrebbe attribuito alle liste e di annullare la possibilità di candidature in più circoscrizioni.
In sostanza, come spiegano dettagliatamente gli organizzatori nel sito internet www.referendumelettorale.org, : “il 1° e il 2° quesito : premio di maggioranza alla lista più votata e innalzamento della soglia di sbarramento.
Le attuali leggi elettorali di Camera e Senato prevedono un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Tale premio è attribuito su base nazionale alla Camera dei Deputati e su base regionale al Senato. Esso è attribuito alla “singola lista” o alla “coalizione di liste” che ottiene il maggior numero di voti.
Il fatto che sia consentito alle liste di coalizzarsi per ottenere il premio ha fatto sì che, alle ultime elezioni, si siano formate due grandi coalizioni composte di numerosi partiti al proprio interno. E la frammentazione è notevolmente aumentata.
Il 1° ed il 2° quesito (valevoli rispettivamente per la Camera dei Deputati e per il Senato) si propongono l’abrogazione del collegamento tra liste e della possibilità di attribuire il premio di maggioranza alle coalizioni di liste.
In caso di esito positivo del referendum, la conseguenza è che il premio di maggioranza viene attribuito alla lista singola (e non più alla coalizione di liste) che abbia ottenuto il maggior numero di seggi.
Un secondo effetto del referendum è il seguente: abrogando la norma sulle coalizioni verrebbero anche innalzate le soglie di sbarramento. Per ottenere rappresentanza parlamentare, cioè, le liste debbono comunque raggiungere un consenso del 4 % alla Camera e 8 % al Senato.
In sintesi: la lista più votata ottiene il premio che le assicura la maggioranza dei seggi in palio, le liste minori ottengono comunque una rappresentanza adeguata, purché superino lo sbarramento.
All’esito dell’abrogazione, resteranno comunque in vigore le norme vigenti relative all’indicazione del “capo della forza politica” (il candidato premier) ed al programma elettorale.
Gli effetti politico-istituzionali del 1° e del 2° quesito
Il sistema elettorale risultante dal referendum spingerà gli attuali soggetti politici a perseguire, sin dalla fase pre-elettorale, la costruzione di un unico raggruppamento, rendendo impraticabili soluzioni equivoche e incentivando la riaggregazione nel sistema partitico. Si potrà aprire, per l’Italia, una prospettiva tendenzialmente bipartitica. La frammentazione si ridurrà drasticamente. Non essendoci più le coalizioni scomparirà l’attuale schizofrenia tra identità collettiva della coalizione e identità dei singoli partiti nella coalizione. Con l’effetto che i partiti sono insieme il giorno delle elezioni e, dal giorno successivo, si combattono dentro la coalizione.
Sulla scheda apparirà un solo simbolo, un solo nome ed una sola lista per ciascuna aggregazione che si candidi ad ottenere il premio di maggioranza.
Le componenti politiche di ciascuna lista non potranno rivendicare un proprio diritto all’autonomia perché, di fronte agli elettori, si sono presentate come schieramento unico, una cosa sola. Nessuno potrà rivendicare la propria “quota” di consensi. E sarà molto difficile spiegare ai cittadini eventuali lacerazioni della maggioranza. Lo scioglimento del Parlamento una volta che è entrata in crisi una maggioranza votata compattamente dagli elettori potrebbe essere politicamente molto probabile.
L’eliminazione di composite e rissose coalizioni imporrà al sistema politico una sterzata esattamente opposta all’attuale. Piuttosto che l’inarrestabile frammentazione in liste e listine, minacce di scissioni e continue trattative tra i partiti, il nuovo sistema imporrà una notevole semplificazione, lasciando comunque un diritto di rappresentanza anche alle forze che non intendano correre per ottenere una maggioranza di Governo, purché abbiano un consenso significativo e superino la soglia di sbarramento.
Il 3° quesito: abrogazione delle candidature multiple e la cooptazione oligarchica della classe politica
Un terzo quesito referendario colpisce un altro aspetto di scandalo. Oggi la possibilità di candidature in più circoscrizioni (anche tutte!) dà un enorme potere al candidato eletto in più luoghi (il “plurieletto”). Questi, optando per uno dei vari seggi ottenuti, permette che i primi dei candidati “non eletti” della propria lista in quella circoscrizione gli subentrino nel seggio al quale rinunzia. Egli così, di fatto, dispone del destino degli altri candidati la cui elezione dipende dalla propria scelta. Se sceglie per sé il seggio “A” favorisce l’elezione del primo dei non eletti nella circoscrizione “B”; se sceglie il seggio “B” favorisce il primo dei non eletti nella circoscrizione “A”. Nell’attuale legislatura, questo fenomeno, di dimensioni veramente patologiche, coinvolge circa 1/3 dei parlamentari. In altri termini: 1/3 dei parlamentari sono scelti dopo le elezioni da chi già è stato eletto e diventano parlamentari per grazia ricevuta. Un esempio macroscopico di cooptazione!
E’ inevitabile che una tale disciplina induca inevitabilmente ad atteggiamenti di sudditanza e di disponibilità alla subordinazione dei cooptandi, atteggiamenti che danneggiano fortemente la dignità e la natura della funzione parlamentare. Inoltre i parlamentari subentranti (1/3, come si è detto) debbono la propria elezione non alle proprie capacità , ma alla fedeltà ad un notabile, che li premia scegliendoli per sostituirlo.”
Queste sono quindi le intenzioni che i promotori intendono raggiungere con il referendum, se nel frattempo il Parlamento non avrà approvato una riforma che rimedi a quelle che per alcuni sono delle vere e proprie storture nella legge del 2005.
Per far ciò i referendari (che per bocca di Mario Segni hanno recentemente ammesso di essere in ritardo nel programma di raccolta delle sottoscrizioni) devono raccogliere 500 mila firme entro fine luglio e depositarle entro il 30 settembre presso la Corte di Cassazione.
Se ciò avvenisse regolarmente, la consultazione popolare potrebbe tenersi nella primavera del 2008.
Avv. Luigi Sclebin
L’angolo diritto Luglio 4, 2008
BEATI I PERSEGUITATI A CAUSA DELLA GIUSTIZIA: ARRIVA IL LODO ALFANO
Come tutte le telenovela di successo anche la puntuta sul lodo Schifani merita un suo sequel.
La prima scena della nuova serie andrebbe ambientata nella Palestina del primo secolo dell’era volgare. All’epoca girava un tipo un po’ particolare, uno strano profeta che di nome faceva Gesù e che aveva trovato una discreta fama diffondendo strani insegnamenti.
Ne parla un testo attribuito ad un certo Matteo, un levita, pubblicano ed esattore delle tasse: una persona quindi a dir poco odiosa e per niente raccomandabile. In un brano di questo scritto antico e rivoluzionario si legge che un bel giorno questo maestro, Rabbì come si faceva chiamare, salì su un monte per tenere un discorso rimasto poi celebre: “Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.” (Mt, 5,10).
Un’affermazione sorprendente, del tutto contraria a quello che era il pensiero comune, un messaggio sconcertante che ha continuato nei secoli ad esercitare il suo violento fascino. Fino ai nostri giorni. Fino ai confini d’Europa. Fino in Italia, dove a distanza di due mila anni un presidente del governo, sentendo prepotentemente dentro di sé quello stato di beatitudine nella persecuzione di cui parlava l’antico maestro ebreo, trae ispirazione per dettare le linee guida di una legislazione sulla giustizia destinata a rimanere scolpita nella storia.
Osannato dalle folle di elettori che lo hanno votato ma tradito da un’agguerrito manipolo di giudici faziosi, il presidente si vede accerchiato, tremendamente solo, inerme, privo di un valido e abile difensore che possa perorare la sua causa davanti ad un normale Tribunale penale.
Si accorge allora che sono maturi i tempi per donare al mondo una legge che allontani per sempre lo spettro della persecuzione dalle persone più bisognose, ovvero dalle più alte cariche dello Stato. Solo per esse però: per gli altri rimane pur sempre la promessa del Regno.
Il provvedimento adottato apparve a tutti di una giustizia salomonica, tanto che da allora in avanti le litigiose istituzioni statali vissero felici e in santa pace, e l’armonia regnava tra di loro.
Peccato che tutto ciò sia solo fiction e che la realtà da noi sia molto diversa.
A dire il vero, qualcosa di simile sembra accaduto nel nostro Paese, ma le cose qui sono sempre più complicate della nostra fantasia.
Ecco che allora, il 27 giugno scorso, il Consiglio dei Ministri approva, su proposta del Ministro della giustizia, Angelino Alfano, un disegno di legge che sospende i processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato (specificatamente il Presidente della Repubblica, i Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei Ministri).
L’obiettivo dichiarato è quello di tutelare l’esigenza assoluta della continuità e regolarità dell’esercizio delle più alte funzioni pubbliche, non certo quello di alleviare un ipotetico sentimento di persecuzione di cui, secondo i suoi detrattori, soffrirebbe il Presidente del Consiglio.
Per conseguire il sereno svolgimento delle funzioni che fanno capo alle più alte personalità dello Stato, la sospensione opera anche per i fatti commessi anteriormente alla durata dell’incarico, è rinunciabile e non reiterabile, riguarderà solo i processi e non anche le indagini preliminari, si applicherà ai reati extrafunzionali, cioè commessi fuori dall’esercizio delle funzioni, e non dovrà pregiudicare gli effetti civili del reato perché la parte lesa potrà proseguire l’azione davanti al giudice civile.
Inoltre, in caso di sospensione del processo, il provvedimento prevede che sia sospeso anche il corso della prescrizione dei reati in esso contestati e che il giudice, qualora ne ricorrano i presupposti, possa acquisire le prove urgenti e non rinviabili.
Consentendo alla parte offesa di proseguire l’azione per il risarcimento dei danni derivanti dal reato, gli estensori del progetto di legge hanno inteso superare le obiezioni che avevano portato alla dichiarazione di incostituzionalità del c.d. lodo Schifani, ossia del diretto precedente della nuova proposta in via di approvazione.
Il testo del disegno di legge sarà presto presentato alle Camere per essere convertito in legge ordinaria, tra le proteste di chi scorge nel provvedimento le caratteristiche di una legge “ad personam”, utile solo a salvare il premier dalle beghe giudiziali.
Al di là delle polemiche più o meno politiche che sono seguite alla pubblicazione del disegno di legge, il testo sull’immunità delle alte cariche, ad un obiettivo esame, non sembra immune da alcune criticità .
Lo scopo della legge, si è detto, è quello di evitare un pericoloso scontro tra i più alti poteri dello Stato e, in particolare, tra il potere esecutivo, impersonato dai ministri, e quello giudiziario, rappresentato dai magistrati.
Nel nostro ordinamento democratico vige il principio, di derivazione illuministica, della separazione e della reciproca indipendenza dei poteri dello Stato, al fine con ciò di evitare che tutta l’autorità si concentri su di una sola persona o su un singolo organo, che così rischierebbe di prevaricare sugli altri.
Proteggendo allora il capo del governo o i presidenti delle Camere dal subire processi penali nel corso del loro mandato, si vuole scongiurare la possibilità che un magistrato, magari per avversione politica, abusi dei suoi poteri e delle sue funzioni, e instauri contro i primi un procedimento penale, in modo da ostacolare o addirittura impedire l’esercizio del potere politico o normativo.
Il principio in sé potrebbe reggere, ma, se di principi si vuol ragionare, mi sembra che nel disegno di legge del governo permangano dei passaggi difficoltosi, tra i quali ne sottolineerei per il momento due.
Il primo è un difetto di coesione tra i motivi sottostanti la proposta di legge e gli effetti che questa si prefigge di garantire.
Infatti, se lo scopo della nuova legge è quello di riparare dagli abusi giudiziari gli organi dello Stato che svolgono la funzione di direzione politica generale o quelli che svolgono la funzione legislativa, perché dunque prevedere l’immunità soltanto per il Presidente del Consiglio dei Ministri e per i Presidenti delle due Camere?
La funzione di indirizzo politico, invero, nelle materie di loro competenza è assegnata anche e sopratutto ai singoli ministri, mentre la funzione legislativa è esercitata dal Parlamento nel suo complesso, non solo quindi dai Presidenti delle Camere.
Coerenza vorrebbe, allora, che l’esonero dal processo penale venisse esteso a tutti i ministri del governo e a tutti i membri del Parlamento, non soltanto ai rispettivi presidenti.
Un altro punto critico riguarda lo strumento individuato dal governo per raggiungere l’obiettivo della immunità penale per i massimi vertici dello Stato.
La materia delle garanzie per gli organi costituzionali dello Stato è una materia, appunto, costituzionale, le cui regole sono quindi racchiuse nel testo della Costituzione.
Per questo, la norma che prevede l’autorizzazione delle Camere prima di sottoporre il Presidente del Consiglio o i ministri a procedimento penale per reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni è contenuta nell’art. 96 della Costituzione.
Il disegno di legge che ora mira a stabilire l’immunità per i reati comuni, quelli cioè non commessi nell’adempimento delle funzioni, è un disegno di legge ordinaria, che perciò non andrà a modificare il testo della Costituzione.
Avremo pertanto che per i reati commessi nell’esercizio dei loro compiti istituzionali il Presidente del Consiglio e i ministri potranno continuare ad essere processati, previo rilascio di autorizzazione da parte del Parlamento, mentre per tutti gli altri reati potranno sempre essere sottoposti a processo i singoli ministri, ma non il Presidente del Consiglio finché si trova in carica.
La norma, comunque, pare che avrà concreta applicazione soltanto tra qualche anno perché l’attuale Presidente del Consiglio, a riprova della sua buona fede, ha dichiarato pubblicamente che non intende avvalersi della nuova legge e che si difenderà nei processi da tutte le accuse che gli sono ingiustamente piovute addosso.
Luigi Sclebin
Categoria : Generale Autore:Baskerville Commenti»
1. Un Veneto - Luglio 4, 2008 [Edit]
Caro Gigi, la domanda sorge spontanea..ma, può una norma essere facoltativamente applicata?
Viva San Marco
2. BELTIPO - Luglio 4, 2008 [Edit]
Gesù per i suoi sermoni alla fine fu crocefisso.
se questa fosse la fine anche del nano allora faccia pure tutte le leggi ad personam che gli pare.
ma purtroppo quei tempi son passati, non si crocifigge più nessuno.
3. Nicola - Luglio 5, 2008 [Edit]
Ciao Gigi ma…..non potevi aspettarti altro dal Ministro “Angelino”!
Gradirei, vista la tua stimata preparazione e competenza, che ci aggiornassi sul contenuto dopo che questo disegno di legge avrà superato il passaggio alle Camere…
Grazie,
Nicola.
4. gelindo fusariol - Luglio 5, 2008 [Edit]
NON E’ UN MANIPOLO….SONO QUASI MILLE TOGATI CHE SI SONO OCCUPATI IN QUESTI ANNI DI SILVIO.
RESPONSABILITA’ CIVILE PER I GIUDICI
SEPARAZIONE DELLE CARRIERE
ABOLIZIONE DELL’OBBLIGATORIETA’ DELL’AZIONE PENALE
DOPO ANDIAMO PURE A FARCI PROCESSARE
GELINDO FUSARIOL
5. Braveheart - Luglio 6, 2008 [Edit]
dopo che questo disegno di legge avrà superato il passaggio alle Camere…
Dato che il presidente del consiglio ha già annunciato che porrà la fiducia, credo che da spiegare ci sia ben poco.








