L’ANGOLO DIRITTO
mar, ott 20, 2009
AZIENDE IN CRISI A CACCIA DI CONCORDATI PREVENTIVI
Ecco uno dei tanti esempi di come la crisi economica e la malizia delle persone possono snaturare gli obiettivi di una norma giuridica.
Nel 2003, e poi successivamente nel 2005 e nel 2007, si sono succedute alcune importanti riforme della legge fallimentare, dalle quali è risultato completamente riscritto il sistema del concordato preventivo per le aziende in crisi.
Questo istituto, nelle sue originarie intenzioni, doveva consentire alle imprese in difficoltà economica o finanziaria di accordarsi con i propri creditori per individuare un piano di rientro dei debiti commerciali ed evitare la chiusura dell’attività o il fallimento dell’impresa.
Dal punto di vista dell’interesse pubblico, questo strumento doveva contribuire a conservare il valore sociale dell’azienda, scongiurando l’espulsione dal mercato delle imprese risanabili e mantenendone in funzione i beni, la capacità produttiva, l’esperienza tecnica e i livelli occupazionali.
Per agevolare al massimo questi obiettivi la riforma del marzo 2005 ha ampliato i presupposti per ottenere l’ammissione al ricordato concordato preventivo, in modo da renderne il più generale possibile la fruizione.
Per tal via si è stabilito che l’imprenditore in stato di crisi possa proporre ai creditori la sottoscrizione di un concordato preventivo sulla base di un piano che preveda la ristrutturazione dei debiti, anche se questo piano, diversamente da quanto previsto in passato, non garantisce il totale soddisfacimento dei creditori privilegiati (cioè di quelli che hanno un titolo legale di preferenza rispetto agli altri creditori) e non comporta l’impegno a pagare almeno una percentuale minima dei crediti non privilegiati, che spesso sono la maggioranza delle posizioni aperte.
Si è previsto, poi, che per l’approvazione del piano basti l’adesione dei creditori (anche di uno solo in realtà) che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi alla procedura.
A garanzia della serietà degli impegni, basta una relazione di un professionista esperto contabile che attesti la veridicità delle informazioni economico-patrimoniali contenute nel piano.
Se non sono proposte opposizioni, il Tribunale, dopo aver verificato la regolarità della procedura e l’esito delle votazioni, non può far altro che omologare il concordato con decreto non apellabile.
Nelle intenzioni, pertanto, si tratta di uno strumento di prevenzione, volto a far emergere per tempo i problemi delle aziende, prima che essi diventino irrecuperabili.
Senonché, in un comunicato reso noto nei giorni scorsi, il presidente dell’Assofond, l’associazione che riunisce le principali fonderie italiane, denuncia il pericolo derivante dall’utilizzo sempre più frequentemente distorto del sopra descritto istituto concordatario.
Anziché essere un’ancora di salvataggio per le imprese che pur in difficoltà meritano fiducia, l’istituto, complice l’attuale crisi di mercato, si sta trasformando in un’arma per falsare la concorrenza e carpire indebiti vantaggi competitivi.
L’Assofond non è l’unica a lanciare il grido d’allarme, perché quasi tutte le organizzazioni di imprenditori che producono macchinari o prodotti semilavorati, e che quindi sono fornitrici di altre aziende e non venditrici del prodotto finale, denunciano con preoccupazione il fenomeno in atto.
Il meccanismo è relativamente semplice: posto che per l’approvazione del concordato non è più necessario offrire soglie minime di estinzione dei debiti, le imprese più spregiudicate presentano un piano di rientro che in certi casi arriva ad essere inferiore al 10% dell’ammontare dei debiti accumulati, contando sul fatto che molti fornitori sono attualmente in grave crisi di liquidità ed impossibilitati a ricevere prestiti dalle banche, per cui si vedono costretti ad accettare le somme rese disponili anche se di ammontare irrisorio rispetto al credito originario.
Le ditte beneficiarie del concordato, pagato quel poco che avevano promesso, cessano l’attività e la riaprono attraverso la costituzione di una nuova società, che a questo punto è completamente ripulita dell’indebitamento pregresso.
Di fatto, quindi, le aziende in concordato ottengono un forte, e certamente involontario, sconto dai propri fornitori e diventano così in grado di vendere o liquidare i propri prodotti o servizi a prezzi nettamente più bassi degli altri concorrenti, sfruttando perciò non una loro superiore capacità imprenditoriale, ma la circostanza di aver goduto di vantaggi impropri.
Intervistato nel corso di un recente convegno, il dottor Roberto Fontana, giudice della sezione fallimentare del Tribunale di Milano, ha dichiarato che il cattivo utilizzo del concordato, oltre che un danno economico, sfocia anche in offesa per tutte le aziende sane che, senza cercare scorciatoie più o meno corrette, si battono quotidianamente per ottenere credito e crearsi la liquidità necessaria per proseguire la loro attività.
Il magistrato ha fatto l’esempio del settore immobiliare, ritenendolo uno dei più coinvolti in questa poco edificante (è il caso di dirlo) tendenza: “se un’impresa costruisce immobili abbattendo i costi in maniera sensibile e del tutto fuori mercato, può poi andare in crisi, prima di completare i lavori, e utilizzare il concordato per uscire da tutti i debiti, completando l’attività in un’altra veste giuridica e con margini di guadagno assolutamente convenienti”.
Se è così, allora, il previsto calo del mercato immobiliare, che a prima vista avvantaggia la categoria degli acquirenti, potrebbe rivelarsi un brutto affare per la galassia di ditte subappaltatrici e contoterziste che gravitano nell’universo delle costruzioni in continua espansione.
Luigi Sclebin






Lascia un commento
Devi essere registrato/loggato per scrivere un commento.