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L’ANGOLO DIRITTO

gio, set 24, 2009

Edilizia, La città

SULLA LEGGE GALASSO IL TAR DA’ RAGIONE ALLA SOPRINTENDENZA

E’ noto dai recenti fatti di cronaca locale che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici della città di Venezia e della Laguna ha bloccato alcuni cantieri che avevano già ottenuto l’autorizzazione edilizia da parte del Comune di Jesolo, ma non quella paesaggistica da parte della stessa Soprintendenza.

Alcune vicende sono finite davanti alla giustizia amministrativa che, con tre sentenze gemelle in data 26/06/2009, ha sistematicamente dato torto al Comune, condannandolo peraltro a versare alla Soprintendenza un totale di € 24.000,00 a titolo di rimborso delle spese processuali.

Come mai la Soprintendenza ha deciso di bloccare dei lavori che avevano già ottenuto il via libera dagli organi preposti del Comune?

Il pomo della discordia è stata la diversa interpretazione della c.d. legge Galasso, ora confluita nel nuovo Codice dei Beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lvo n. 42 del 2004.

Il giudice amministrativo di primo grado ha stabilito che l’applicazione della c.d. legge Galasso fatta dalla Soprintendenza era corretta, rigettando di conseguenza tutti i ricorsi contro i provvedimenti inibitori dei lavori emessi dall’articolazione territoriale del Ministero per i Beni e le Attività culturali

Quest’ultima aveva sostenuto che, per effetto della c.d. Legge Galasso, le nuove costruzioni che rientrano nella fascia di rispetto di trecento metri dalla linea di battigia sono soggette all’obbligo di autorizzazione paesaggistica, anche se eventualmente inserite in un Piano di recupero.

Il Comune, nel presentare ricorso, aveva ribattuto che la Sopraintendenza aveva in realtà violato le disposizioni della legge Galasso, in quanto la medesima autorità non aveva tenuto in debito conto l’esistenza di alcune deroghe (e/o eccezioni) applicabili ai casi in questione.

Il Tar, nella motivazione della sentenza che ha respinto l’istanza del Comune, è partito dall’analisi del testo dell’art. 142 del Codice del paesaggio, intitolato “aree tutelate per legge”.

Il comma primo di tale articolo precisa che “sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare…(omissis)”.

Il secondo comma prevede però delle eccezioni, escludendo dall’applicazione del primo comma le aree che, alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del D.M. 02/04/1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del suddetto D.M. n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della legge n. 865/1971.

Proprio a queste eccezioni elencate alle lettere a), b) e c) del secondo comma si era appellato il Comune di Jesolo per difendere l’operato dei propri uffici tecnici.

Nello smontare punto su punto la tesi del Comune, il TAR del Veneto ha premesso innanzitutto che le eventuali eccezioni ad una norma definita (come la legge Galasso) “di grande riforma economico-sociale” dalla stessa Corte Costituzionale, devono essere interpretate in senso restrittivo e con il massimo rigore.

Passando poi a trattare i singoli punti, i giudici hanno negato che potesse ricorrere nel caso di specie la deroga prevista per le aree che, ai sensi del ricordato D.M. 1444, negli strumenti urbanistici sono delimitate come zone territoriali di tipo A e B.

Il D.M. 1444, cui fa rinvio il secondo comma dell’articolo 142, dispone dei limiti minimi inderogabili che devono essere recepiti nella formazione degli strumenti urbanistici comunali, individuando a tal fine delle zone territoriali omogenee.

Le zone omogenee che vengono qui in rilevo sono quelle di tipo A e di tipo B.

Il primo comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani di carattere storico, artistico e di pregio ambientale, mentre il tipo B riguarda le parti di territorio parzialmente o totalmente edificate.

Non poteva essere il caso prospettato dal Comune di Jesolo, dato che lo strumento urbanistico vigente alla data di riferimento, ossia al 6 settembre1985, qualificava le aree in questione come “zona di ricomposizione spaziale e non zona A o B.

Neppure poteva ricorrere l’ipotesi di cui alla lettera b) del citato secondo comma, cioè delle zone diverse dalle tipologie A e B ma comprese in piani pluriennali di attuazione, dal momento che il Comune di Jesolo, sebbene si fosse dotato di tale piano pluriennale, non vi aveva dato concreta realizzazione.

Indiscutibile, infine, era l’irrilevanza della lettera c) del medesimo comma, visto che riguarda i Comuni sprovvisti dei menzionti strumenti urbanistici, mentre il Comune di Jesolo ne era dotato.

Ininfluente, sempre secondo il TAR, doveva inoltre ritenersi la circostanza che le aree vincolate dalla Sopraintendenza siano state in seguito inserite tra le zone di tipo B dello strumento urbanistico vigente, perché agli effetti delle deroghe alle norme paesaggisitiche non poteva assumere valore una zonizzazione urbanistica esistente in data successiva a quella posta come termine di riferimento dalla Legge Galasso.

Altrettanto ininfluente, aggiunge il TAR, è pure l’eventuale prova che la Soprintendenza in precedenza avesse considerato il vincolo inesistente, perché in ogni caso ciò che conta è l’effettiva sussistenza del vincolo, e non l’opinone eventualmente manifestata in passato dall’ente preposto alla tutela del medesimo vincolo.

Il Comune, pertanto, non ha avuto scampo ed ora rischia teoricamente di dover rispondere nei confronti dei privati che avevano ottenuto l’autorizzazione edilizia per la realizzazione delle opere bloccate dalla Soprintendenza.

Come si vede una questione tecnica alquanto complessa, che spero di aver reso più chiara possibile, e che comunque, va aggiunto, è frutto di un risultato ancora parziale, visto che è già stato annunciato il ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato.

Luigi Sclebin

3 Commenti per questo articolo

  1. punks not dead - commento N.1 :

    però diciamolo, qua gli avvocati si sono aggrappati ad un cavillo formale, (come quelli che ogni tanto si usano per scarcerare pericolosi mafiosi).

    lo so che per la legge la forma è la sostanza, ma dal punto di vista sostanziale questa sentenza è una presa in giro.

    la situazione è questa:
    la legge tutela, giustamente, la fascia costiera per una profondità di 300 metri.
    tutela gli ambienti naturali, ovviamente, lagune, parchi naturali, zone incontaminate.

    non rientrano in questa tutela, altrettanto ovviamente, zone totalmente o parzialmente urbanizzate come Jesolo (o Rimini, Napoli, Genova etc…).
    su questo, nessuno ha niente da obiettare, neanche la soprintendenza, perchè è la realtà dei fatti.
    Jesolo non è un ambiente naturale da tutelare,
    non lo è nei fatti, essendo la costa già tutta edificata.

    il cavillo.
    il cavillo al quale si sono attaccati gli avvocati è che nel vecchio piano regolatore, Jesolo anzichè essere definita in “zone A” o “zone B”, era stata descritta usando un altro nome ovvero “zone di ricomposizione spaziale”.
    la SOSTANZA è la stessa, si tratta della stessa identica cosa, cambia solo il NOME.

    ma siccome la legge prevedeva che le zone ESCLUSE dalla tutela dovessero essere chiamate con uno SPECIFICO nome (zone A e B appunto)
    ecco che jesolo viene considerata come fosse una riserva naturale, quando, nei fatti, è evidente che non lo è.

    una stortura che, dato che la sentenza è dal punto di vista formale, ineccepibile, andrà probabilmente corretta dalla politica.

  2. SamCooper - commento N.2 :

    La solita “bega” all’italiana, che costruisce un castello su fondamenta d’argilla e quando tutto questo crollerà al suolo potremo solo contare i morti e pagare attraverso il fisco gli errori di alcuni e le ripicche di altri.

    Non difendo il comune di Jesolo (se questo ha sbagliato), ma non difendo nemmeno la Sovrintendenza per essere intervenuta a bloccare i cantieri di un’intera città quando ormai le costruzioni sono arrivate all’ultimo piano!
    Milioni di euro immobilizzati in tonnellate di cemento che ora rischiano di rimanere inutilizzabili per lungo tempo, con conseguente maturazione di indicibili oneri finanziari, salate parcelle di avvocati e possibili fallimenti societari che porterebbero danno a moltissimo fornitori.
    Chi pagherà per tutto questo? Il comune di Jesolo? E al comune chi darà il denaro?
    E alla cara sovrintendente dei beni architettonici chi paga lo stipendio? Riceverà un premio per aver gettato nel cesso milioni di euro di imprenditori, contribuenti, fornitori ed enti locali?
    Gioverà alla nostra città o alla nostra società?

    W i burocrati che con i soldi di tutti i contribuenti (dall’operaio al miliardario) perdono tempo a discutere di filosofia urbanistica quando i buoi sono già scappati dalla stalla!
    Pagheremo due volte per ottenere un risultato peggiore, ma d’altra parte in qualche modo l’economia deve pur girare… :-(

    MB

  3. Luigi - commento N.3 :

    Caro punks,
    quelli che tu chiami cavilli di avvocati sono in realtà le argomentazioni della Soprintendenza avallate dai giudici del TAR.
    Lo dico per amor di precisione, non per spirito di casta.
    Concordo con te che le argomentazioni possono sembrare cavillose, ma, sempre ad onor del vero, non è tanto la Soprintendenza quanto la stessa legge Galasso a stabilire che erano escluse dalle limitazioni in essa previste solo le zone comunali che alla data del 6.9.1985 erano già qualificate zone di tipo A e B. Questo proprio per evitare un dannoso effetto retroattivo della legge, con il rischio di dover ordinare l’abbattimento di costruzioni già realizzate.
    Il limite temporale fissato dalle legge doveva però servire anche ad evitare abusi in futuro. Una sorta di stop and go, per dirla all’americana!
    Il Comune, con delibera del 1987 (quindi successiva al 6.9.85), ha ritenuto di superare l’ostacolo della legge Galasso qualificando come zone di tipo B le aree che nel vecchio piano regolatore erano state definite come zone di ricomposizione spaziale.
    Putroppo, però, lo ha fatto troppo tardi, cioè dopo il termine di riferimento del 6.9.85, come ha rilevato la Soprintendenza.
    La questione, inoltre, potrebbe non essere soltanto formale e terminologica, perchè mi pare che gli standards urbanistici previsti dal vecchio piano regolatore del 1977 per le zone di ricomposizione spaziale non coincidessero perfettamente con quelli successivamente previsti per le zone di tipo B richiamate e fatte salve dalla legge Galasso.
    Il problema, quindi, potrebbe avere anche una valenza sostanziale.
    Luigi – JF

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