L’ANGOLO DIRITTO
mar, set 8, 2009
GLI OSSERVATORI VOLONTARI PER LA SICUREZZA URBANA, OVVERO LE RONDE CIVICHE
Chi l’ha detto che il Legislatore sia quel soggetto barboso e noioso come spesso viene dipinto? Esso, invece, sa dimostrare a volte una carica di insospettabile umorismo ed insolita ilarità.
Prendiamo ad esempio la recente legge n. 94/2009 che reca rigorosi ed importanti interventi in materia di immigrazione e di sicurezza pubblica.
Accanto a numerose disposizioni di sicuro interesse, si trovano disseminate qua e là nel corpo del provvedimento alcune espressioni davvero simpatiche.
Curioso, a tal riguardo, è il tenore letterale del comma 14) dell’art. 3 della predetta legge, che punisce “chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in movimento o in sosta”. Posto che era ora che venissero aspramente sanzionati gli insudiciatori delle vie pubbliche, ovvero sozzoni come li definisce la norma, non si vede perché debbano essere colpiti soltanto coloro tra questi in possesso di un mezzo di locomozione, mentre nessuna ammenda sembra infliggibile per chi getta cartacce, rifiuti o mozziconi di sigaretta passeggiando a piedi.
Non meno curiosa è la previsone del comma 17) del medesimo articolo che, dopo aver aggravato la posizione dei gestori di attività commerciali che non adempiono all’obbligo di pulizia e decoro degli spazi pubblici da essi occupati, dispone l’invio del verbale di accertamento della Guardia di Finanza. Come dire: chi lascia sporca l’area davanti al proprio negozio è sicuramente un evasore.
Ma dove la legge in esame e il decreto ministeriale di attuazione danno il meglio di sé, è ai commi 40-44 dell’art. 3, in materia di concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio.
Queste norme prevedono che i Sindaci, previa intesa con il Prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di Polizia dello Stato o locali, eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
Il combinato disposto della legge e del decreto ministeriale è un concentrato di amenità e di estrema vaghezza.
Innanzitutto, dato che esiste già un generale dovere civico di collaborazione nei casi che involgono la sicurezza pubblica, non è chiaro il valore aggiunto che dovrebbero apportare queste associazioni.
La legge prevede che ai fini dell’iscrizione nell’apposito elenco tenuto dalle Prefetture, è richiesto che le associazioni abbiano tra gli scopi sociali, risultanti dal loro atto costitutivo o statuto, quello di “prestare attività di volonatariato con finalità di solidarietà sociale nell’ambito della sicurezza urbana”.
Quale sia l’ambito di tale sicurezza urbana dovrebbe chiarirlo il decreto ministeriale del 5 agosto 2008, il quale definisce genericamente la stessa come “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”.
Le associazioni in parola, secondo l’art. 2 del successivo decreto 8 agosto 2009, svolgono attraverso i propri associati, che vengono definiti “osservatori volontari“, attività di mera osservazione in specifiche aree del territorio comunale.
Nel far ciò, possono soltanto limitarsi a segnalare alla polizia locale e alle Forze dell’Ordine non solo eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana (?), ma anche situazioni di disagio sociale, le quali ultime sembrerebbero in realtà di competenza dei servizi sociali, più che delle forze di polizia.
A proposito, tali associazioni non possono essere espressione di partiti o movimenti politici, né sindacali, per cui guai a parlare di ronde padane.
L’articolo prosegue dicendo che “l’attività di osservazione può essere svolta esclusivamente in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui una di almeno 25 anni di età, senza l’ausilio di mezzi motorizzati e di animali”. Quindi si va a piedi o in bicicletta.
Gli osservatori non possono essere armati e devono indossare una casacca giallo fluorescente, con la scritta “SICUREZZA URBANA, OSSERVATORE VOLONTARIO, COMUNE DI..”, ed avente sul “torace sinistro: tasca per telefono cellulare od altro apparato ricetrasmittente”.
Infatti, come prescrive il comma 4, l’attvità di segnalazione è effettuata dai soggetti sopra indicati “utilizzando esclusivamente apparecchi di telefonia mobile” o apparati ricetrasmittenti.
É ovvio, pertanto, che se i volontari incrociano una pattuglia di polizia per strada non possono semplicemente fermarla, ma dovranno obbligatiriamente telefonare in centrale (quello che si dice la lobby delle compagnia telefoniche!).
Vi sono poi una serie di rigorosi requisiti fisici e psichici per poter aspirare a diventare un osservatore volontario, come quello richiesto dall’art. 5 “di una buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva (!), di udito e di olfatto, ed assenza di elementi psicopatologici, anche pregressi”.
Per preparli al gravoso compito, “le regioni e gli enti locali interessati possono organizzare corsi di formazione e aggiornamento”, probabilmente attraverso la proiezione in aula di telefilm a tema, quali “Serpico” o “il tenente Colombo”.
Non resta adesso che aspettare di leggere le convenzioni che, a norma dell’art. 4, i sindaci interessati devono stipulare con le associazioni idonee, al fine di disciplinare il piano d’impiego, la formazione degli associati e le “forme di controllo per la verifica del rispetto delle disposizioni contenutre nelle convenzioni”, visto che sarà proprio il suddetto piano d’impiego a contenere “i presuppositi oggettivi per effettuare le segnalazioni alla polizia locale e alle Forze di polizia dello Stato”, giusto per non disturbarli ad ogni stormir di foglia!
Luigi Sclebin






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