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L’ANGOLO DIRITTO

ven, gen 30, 2009

Generale

IL PREZZO DEL DOLORE NON CONOSCE CONFINI

 

All’una di notte del 4 settembre 2005, mentre percorreva in sella al suo velocipede la statale 525 in direzione di Bergamo, D., un cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia, veniva travolto e ucciso dall’auto di B., che percorreva il rettilineo a grande velocità nonostante le avverse condizioni climatiche.

Lo straniero lasciava al mondo la madre, la moglie e nove fratelli, tutti cittadini residenti in Egitto, i quali, attraverso un procuratore speciale, proponevano ricorso alla giustizia italiana al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti a seguito del decesso del loro congiunto.

Iniziato il processo, B. non si presentava ma compariva la sua Compagnia di Assicurazione che, in via preliminare, sollevava due interessanti eccezioni di diritto, per così dire, “internazionale”.

In prima battuta, l’Assicurazione eccepiva che non era stata data dimostrazione dai ricorrenti del fatto che la legge dello Stato egiziano, in casi simili, avrebbe riconosciuto un analogo compenso ai parenti di un cittadino italiano che fosse deceduto nel territorio egiziano.

Rammenta la Compagnia che l’art. 16 delle disposizioni preliminari al nostro codice civile prescrive che: “lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino (italiano) a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali”.

In pratica, dice la norma, uno straniero gode dei diritti civili in Italia soltanto se viene provato che, a parti rovesciate, un cittadino italiano sarebbe stato ammesso a fruire degli stessi diritti nello Stato estero cui appartiene lo straniero medesimo.

Ora, se tale norma è superata per i cittadini della comunità europea, che godono di un particolare statuto, non lo è affatto per i cittadini di Stati o di territori estranei all’Unione Europea.

Ne conseguirebbe, secondo la società resistente, che, non avendo i ricorrenti provato la parità di trattamento garantita dalla Stato egiziano, la loro domanda doveva andare respinta per mancanza del requisito della “reciprocità”.

Inoltre, con la seconda eccezione, la Compagnia contestava che, quand’anche una qualche improbabile forma di risarcimento dovesse essere riconosciuta ai congiunti della vittima, la determinazione concreta della somma da attribuire loro avrebbe dovuto tener conto delle condizioni economiche e sociali in cui essi vivevano.

Siccome, per il principio indennitario vigente nel nostro ordinamento, il risarcimento del danno non può risolversi in un arricchimento indiretto, i criteri di determinazione della somma da risarcire devono essere proporzionati al tenore di vita del danneggiato.

Questo perché diverso è il grado di soddisfazione offerto da una somma a seconda del contesto in cui viene spesa.

In altre parole, un conto è assegnare 100.000 euro ad un cittadino del nord Italia, un altro è dare lo stesso importo ad un cittadino del nord Africa, dove il potere d’acquisto della moneta è nettamente superiore.

Il Tribunale di Milano, con decisione del 18 dicembre 2008, rigettava entrambe le difese opposte dalla Compagnia d’assicurazione.

Sotto il primo profilo, i giudici milanesi evidenziavano che la cosiddetta condizione di reciprocità non trova applicazione nel caso concreto, vertendosi in materia non di diritti civili, di cui fa cenno il citato art. 16, ma di diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione.

Tra questi ultimi, rientra senz’altro il diritto inviolabile alla famiglia, cristiana o mussulmana che sia.

Ricorda il Tribunale che già la Corte di Cassazione, in due storiche sentenze, aveva osservato, con riferimento al danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, che il soggetto che chiede il risarcimento di quel danno, oltre che la menomazione dell’interesse all’integrità morale, lamenta la lesione dell’interesse alla integrità della sfera degli affetti e della vicendevole solidarietà nell’ambito della famiglia.

Perciò, il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall’uccisione di un congiunto rientra nel novero di quei diritti il cui nucleo prescinde dal possesso della cittadinanza, essendo diritti che l’art. 2 della Costituzione riconosce a tutti gli uomini, e che, in quanto tali, non soggiacciono alla condizione di reciprocità, valevole soltanto per i diritti civili diversi da quelli costituzionalmente protetti.

Passando poi a trattare l’aspetto della liquidazione del danno, il Tribunale di Milano negava la possibilità di seguire differenti criteri di risarcimento per cittadini e per stranieri, in relazione al loro luogo di residenza, in quanto un tale modo di operare, non previsto da alcuna norma di legge, “sembra proporre una sorta di gabbie risarcitorie del dolore”, simili al meccanismo delle gabbie salariali di cui si è sentito spesso parlare nell’ambito dei rapporti tra imprese e lavoratori.

Le differenze nella qualità della vita devono rimanere irrilevanti ai fini della liquidazione dei danni morali conseguenti alla morte di un familiare, dato che diversamente si lascerebbe il campo ad incertezze applicative e pericolose valutazioni discrezionali.

Non importa allora se la legge dello Stato straniero avrebbe o meno riservato un pari trattamento ad un cittadino italiano, né se la somma attribuita alla parte danneggiata (in questo caso i parenti della vittima) abbia un’utilità maggiore a causa del minor regime economico del Paese dove la parte risiede, perché i diritti inviolabili della persona, come appunto il diritto all’integrità degli affetti familiari, sono diritti “assoluti”, che la nostra civiltà giuridica si è impegnata a riconoscere senza alcuna (reciproca) condizione.

 

Luigi Sclebin

1 Commenti per questo articolo

  1. BELTIPO - commento N.1 :

    se la legge è questa non la discuto, caro luigi.
    però lasciami dire che trovo sia molto ingiusto tal modo di procedere. questa sentenza crea disuguglianza fra noi, europei, e loro, nord africani, extracomunitari, o chi essi siano.
    in pratica e per assurdo, per loro, nel caso avessero la possibilità di scelta, sarebbe meglio morire in un incidente stradale da noi che da loro. per noi invece, meglio che restiamo qui e non ci muoviamo mai, perchè se capita il morto la famiglia non becca una lira.
    giusto questo?
    finchè fra noi e gli extra comunitari ci saranno queste amenità, sarà molto duro che loro riescano ad integrarsi col nostro sistema. perchè poi dovrebbero farlo se alla fine non gli conviene neanche un po’.

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