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L’ANGOLO DIRITTO

lun, gen 5, 2009

Generale

LA LOTTA QUOTIDIANA CONTRO I RUMORI MOLESTI: TRA ESPEDIENTI E RIMEDI

 

 

Lo ripetevano i romani e ormai lo hanno capito più o meno tutti: “vicinatas mater discordiarum est”: la vicinanza è madre delle discordie.

La naturale socievolezza dell’uomo presenta molteplici limiti e tende ad infrangersi sempre più spesso contro le innumerevoli fonti di disturbo della sfera pubblica e privata.

Dal chiassoso televisore del vicino, al martellante frastuono del cantiere edile, dalle strombazzanti automobili del traffico cittadino ai concertini estivi del bar davanti; è tutto un rifiorire di lamentele, litigi, sfuriate e piagnistei.

Fino a che decibel e fino a che ora sussiste il diritto del vicino di vociare, cantare, suonare, battere e tramestare cosa e come gli pare?

Quando e oltre quale limite l’altrui vocio, canto, suono, battito e tramestio diventa abuso intollerabile e perciò uso illecito del proprio diritto di libertà?

Dal 1995, anno di istituzione della legge quadro in materia (L. 447/95), l’Italia ha conosciuto un vorticoso susseguirsi di norme nazionali, regionali, provinciali e, non ultimo, comunali, per la disciplina e il contrasto dei rumori e dell’inquinamento acustico, eppure mai come in questi ultimi tempi l’udito della gente sembra non trovar pace.

Allora, tanto per citare un motivo in voga anni addietro, potremmo chiederci: chi fermerà la musica quando l’aria si fa elettrica?

La normativa generale in materia di rumori (tralasciando le normative specifiche come quelle concernenti le ferrovie, le strade o gli aeroporti) è strutturata essenzialmente in quattro livelli: nazionale, regionale, provinciale e comunale.

Alla legge statale è demandato il compito di fissare i principi fondamentali cui devono attenersi gli enti locali nel provvedere alla emanazione ed attuazione della disciplina di dettaglio.   

Le Regioni sono tenute a definire, mediante norme tecniche attuative, i criteri in base ai quali i singoli Comuni devono procedere alla c.d. zonizzazione acustica, cioè alla suddivisione del proprio territorio in zone omogenee aventi ciascuna un proprio livello tecnico di protezione, che in ogni caso deve rientrare nei limiti massimi stabiliti da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm 1 marzo 1991).

Le Province svolgono le funzioni loro affidate dalle Regioni ed esercitano le funzioni di controllo e vigilanza anti-rumore tramite le Arpa locali, sigla che sta per Agenzia regionale per l’ambiente e che individua quegli enti istituiti con legge n. 61 del 1994 ed aventi il compito di raccogliere ed elaborare informazioni e dati ambientali; eseguire consulenze tecnico-specialistiche in favore degli enti pubblici oltre che, dietro pagamento, anche delle imprese e dei privati; verificare il rispetto della legge ed effettuare i rilevamenti ambientali.

I Comuni, da parte loro, sono chiamati dalla legge a realizzare le procedure di pianificazione acustica attraverso l’adozione dei diversi atti comunali, tra i quali sono compresi: 1) il piano comunale di azzonamento acustico (c.d. zonizzazione), volto a fissare i limiti che l’ente intende far osservare all’interno delle varie parti del proprio territorio; 2) il piano comunale di risanamento acustico, contenente le indicazioni per raggiungere gli obiettivi posti dal piano di zonizzazione; 3) i progetti di mitigazione sonora, ai fini dell’attuazione degli interventi descritti nel piano di risanamento; 4) la relazione biennale sullo stato acustico del Comune, che però è obbligatoria soltanto per i Comuni che superano i 50 mila abitanti.

Anche la zonizzazione del territorio da parte dei Comuni deve rispettare comunque dei valori-limite previsti da un provvedimento ministeriale, il Dpcm 14 novembre 1997.

Così, sono disposti principalmente due tipi di rilievi espressi in decibel: quello relativo ai limiti di emissione, da misurarsi vicino alle sorgenti sonore, e quello riguardante le immissioni, che si riferisce al rumore immesso nell’ambiente circostante da tutte le possibili sorgenti.

Il territorio comunale deve essere diviso in sei aree omogenee che, in ordine decrescente di protezione, sono le seguenti: Classe I) – aree particolarmente protette; Classe II) – aree prevalentemente residenziali; Classe III) – aree di tipo misto; Classe IV) – aree di intensa attività umana; Classe V) – aree prevalente industriali; Classe VI) – aree esclusivamente industriali.

Fermandoci ad analizzare le prime due sole Classi sopra elencate, è dato rilevare che la Classe I, comprendente le aree maggiormente protette, interessa le zone nelle quali la quiete è un elemento essenziale (scuole, ospedali, parchi pubblici, aree residenziali rurali ecc.); mentre la Classe II, relativa alle zone prevalentemente residenziali, è definita da quelle aree urbane con traffico in prevalenza locale, bassa densità di popolazione, poche attività commerciali e nessuna attività industriale.

Nella suddetta Classe I) devono essere sempre rispettati i limiti di emissione di 45 decibel diurni e 35 notturni e il limite di immissione di 50 decibel diurni e 40 notturni.

Nelle zone di Classe II) i limiti precedenti sono innalzati di cinque decibel e nelle altre zone i valori si fanno via via più elevati.

Questa, in estrema sintesi, è la complessa normativa posta a regolamentazione e prevenzione dell’inquinamento acustico.

Cosa può fare allora un privato cittadino che si ritiene danneggiato dalle attività rumorose provenienti da un fondo vicino?

Semplificando al massimo, si può rispondere che la tutela contro il chiasso si articola a suo volta in quattro ordini di iniziative.

La prima forma di tutela tra privati è il ricorso al giudice ordinario sulla base dell’art. 844 del codice civile, norma che vieta le immissioni di rumore che superano la normale tollerabilità (salvo poi la difficoltà di stabilire in concreto cosa debba intendersi per normale tollerabilità).

I tempi non sono brevi, perché seguono i ritmi di una causa ordinaria (attualmente dai due ai tre anni) ma, in alcuni casi, per la gravità della situazione è possibile ricorrere ad uno speciale procedimento d’urgenza al termine del quale il giudice può accordare un provvedimento di inibizione provvisoria in attesa dell’esito definitivo della controversia.

D’altro canto, la giurisprudenza dei tribunali ha ben individuato nel danno da rumore un danno potenziale alla salute, la quale è un bene primario garantito dalla Costituzione e, come tale, deve avere una tutela rapida ed efficace.

La seconda possibilità è data dalla stessa normativa amministrativa sopra ricordata, da sollecitare attraverso una richiesta di sopralluogo ad opera dell’Arpa, in forza della legge statale n. 447/95 e di quella secondaria regionale (che per la Regione Veneto è costituita dalla l.r. n. 21/99).

Si tratta di un’iniziativa un po’ più veloce e  meno costosa rispetto alla precedente, ma che ha solo un limitato ambito d’azione e risulta dotata di sanzioni poco efficaci contro le infrazioni accertate.

Ci si può infatti avvalere della normativa amministrativa soltanto in caso di contestata violazione dei limiti posti dalle leggi statali e locali in materia di inquinamento acustico, per cui la stessa procedura non è ammissibile nei rapporti di convivenza tra vicini o tra condomini.

La terza arma, assai spuntata e che per lo più viene utilizzata in caso di schiamazzi notturni, è quella della richiesta di intervento della forza pubblica (polizia, carabinieri, vigili urbani) al fine di invocare l’osservanza dell’art. 659 del codice penale, concernente il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (c.d disturbo della quiete pubblica).

Nelle situazioni più gravi dovrebbe partire un procedimento penale che potrebbe concludersi per il contravventore con l’arresto fino a tre mesi o (molto più probabilmente) con l’ammenda fino a 310 euro.

L’ultima forma di tutela giuridica, in alcuni casi specifici, è fornita dalla richiesta di ripristino o di risarcimento danni avanzata dagli acquirenti di immobili di nuova costruzione contro i venditori-costruttori che hanno realizzato l’immobile in oggetto senza osservare il rispetto della normativa tecnica in materia di isolamento acustico delle pareti e dei solai.

Concludendo, visto sommariamente lo stato attuale sia a livello nazionale che a livello locale (a proposito: non mi risulta che il Comune di Jesolo si sia ancora dotato del proprio piano di zonizzazione acustica, ma potrei essere smentito), resta da dire che la forma più semplice e immediata di protezione contro l’inquinamento acustico rimane l’applicazione dei tradizionali tappi alle orecchie, acquistabili comodamente in farmacia senza prescrizione medica.

 

Luigi Sclebin

2 Commenti per questo articolo

  1. Stinger - commento N.1 :

    Sono allibito.

    Andrò a comprarmi una scorta di tappi.
    Pensavo di difendermi in altro modo dall’abbaiare dei cani del mio vicino, visto che non vuole ascoltare le mie lamentele,… invece.

  2. zorro - commento N.2 :

    Leggere la tua rubrica, caro Avvocato, è sempre un grande piacere.

    Complimenti.

    Zorro

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