L’angolo diritto
ven, ott 31, 2008
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A SCUOLA I PROFESSORI HANNO (QUASI) SEMPRE RAGIONE
Di solito, quando un alunno viene bocciato, la colpa è sempre dei professori. Così almeno pensa la stragrande maggioranza dei genitori, poco propensi a riconoscere le insufficienze dei loro figli.
Una recente sentenza del TAR del Piemonte (n. 1891/2008), però, sembra di tutt’altro avviso e, tra il giudizio espresso dai professori e quello espresso dai genitori, pare avere pochi dubbi sul fatto che il primo debba prevalere.
Non è sempre detto, ma in genere, secondo il tribunale amministrativo, i singoli docenti hanno una competenza superiore sulle diverse materie (lettere, storia, filosofia, scienze, fisica, matematica, geografia ecc.) di quella eventualmente posseduta dai genitori in tutto il campo dello scibile.
Questa maggiore competenza specifica sulle materie di insegnamento dovrebbe consentire al corpo docente di formulare valutazioni più affidabili sulla preparazione degli alunni a loro affidati.
Certamente, se l’indirizzo dei giudici piemontesi fosse confermato, si verificherebbe una autentica rivoluzione copernicana nel mondo della scuola; una rivoluzione più devastante della temuta, ma non del tutto sbagliata, riforma Gelmini: gli alunni d’ora in poi devono essere valutati esclusivamente dai professori (checché ne pensi la “lobby” dei genitori).
La scintilla che ha fatto divampare l’incendio è stata occasionata da un ricorso presentato da uno studente di un liceo scientifico torinese, il quale aveva impugnato il provvedimento di non ammissione alla classe successiva e il relativo verbale di scrutino finale, che tale esito infausto gli aveva procurato.
Il discente, al termine dello scrutinio, aveva riportato delle insufficienze, seppure lievi, in cinque distinte materie, tra cui anche fisica, che, ricordano i giudici, era fondamentale rispetto al percorso di studi scelto dallo studente.
Sotto il profilo giuridico, evidenziato nella sentenza, il voto espresso dagli insegnanti consiste in una valutazione tecnica discrezionale di un ente amministrativo, la quale, se correttamente motivata, non è sindacabile dagli organi della giustizia amministrativa.
Solo se i voti assegnati al ricorrente fossero stati palesemente illogici o manifestamente contraddittori, i giudici avrebbero potuto annullare l’esito dello scrutinio ed imporre un riesame dei risultati conseguiti dall’allievo.
Nel caso concreto, è stato invece accertato che i singoli docenti avevano puntualmente relazionato in ordine ai risultati raggiunti dall’alunno e avevano formulato la proposta di voto secondo i criteri deliberati in anticipo dal Collegio dei docenti; proposta, oltretutto, che era stata motivata con apposita scheda costituente parte integrante del verbale di scrutinio.
Si deve escludere, allora, che la valutazione fosse priva di motivazione, né che quest’ultima fosse carente in quanto, come ha tentato di sostenere lo sfortunato scolaro, i voti erano espressi soltanto in modo alfanumerico, dal momento che la predetta scheda riportava comunque giudizi analitici, per ciascuna materia, riferiti ai parametri dell’impegno, dell’attenzione, del progresso nel corso dell’anno e del profitto.
L’esame della posizione dell’alunno era stato quindi condotto in piena conformità ai criteri stabili in via generale dall’Ordinanza Ministeriale n. 92/2007, in base alla quale devono risultare non ammessi gli alunni che abbiano conseguito quattro insufficienze, seppure non gravi, oppure tre insufficienze di cui almeno due gravi.
Secondo i giudici, inoltre, sarebbe stata perfettamente inutile la frequentazione da parte dello studente di ulteriori corsi di recupero, che la scuola aveva del tutto omesso di organizzare, visto che la presenza di insufficienze diffuse impediva ragionevolmente di pronosticare un esito positivo della non predisposta attività di recupero.
Infine, conclude la sentenza, a nulla vale per lo studente invocare un vizio della valutazione scolastica per eccesso di potere, nella convinzione di una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri allievi nella sua stessa situazione.
Afferma il tribunale sul punto che, poiché si verte in materia di valutazione della complessiva personalità del soggetto “ qualunque raffronto – avvenendo fra situazioni non omogenee, anche se i voti fossero uguali – non può assumere alcun valore dimostrativo della eventuale disparità , potendo essere diversa la risposta di due soggetti all’impegno scolastico”; affermandosi anche che “al giudice amministrativo non è consentito, se non in caso di manifesta e palese illogicità , valutare la disparità di trattamento nel giudizio attribuito ad uno studente rispetto ad altri compagni di classe, poiché ciò implicherebbe la sostituzione del giudice all’amministrazione scolastica nella valutazione del rendimento e del profitto degli alunni”
Per i suddetti motivi, l’alunno è stato condannato a studiare un anno in più nella stessa classe, così da rimediare con lo studio alle sue numerose lacune, che il tribunale non ha saputo o voluto colmare nella sua severa sentenza.
Luigi Sclebin






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