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TFR (trattamento fine rapporto): una scelta importante.

mer, giu 20, 2007

Costume, Economia

Abbiamo ricevuto questo importante contributo da PFUSER e provvediamo subito a pubblicarlo.
Ringraziamo Patrizio per l’ottimo e graditissimo lavoro.
Redazione

Prima di tutto, buona giornata a tutti.

Secondariamente, nella speranza di fare cosa gradita, desidero porre l’attenzione su una tematica particolarmente attuale in questi giorni, nello specifico sulla desitinazione del TFR (Trattamento Fine Rapporto) dei lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori che -se assunti prima del 01/01/2007- si troveranno a dover prendere una decisione importante entro la fine del mese di giugno 2007 o che, se assunti dopo il 01/01/2007, avranno sei mesi di tempo dalla data di assunzione per effettuare una scelta.

Il presente post ovviamente non intende essere esaustivo, ma ha come obiettivo quello di sensibilizzare le persone coinvolte da tale riforma a ridosso del termine ultimo della scelta, qualora non ancora effettuta.

Procediamo, fermo restando che chi avesse qualche quesito (fondi di categoria, fondi chiusi/aperti, modalita’ etc), puo’ tranquillamente postarlo.

Il trattamento di fine rapporto (anche conosciuto come “liquidazione”) è la somma che viene corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore al termine del rapporto di lavoro dipendente.
Il TFR si determina accantonando per ciascun anno di lavoro una quota pari al 6,91 % della retribuzione lorda. La retribuzione utile per il calcolo del TFR comprende tutte le voci retributive corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, salvo diversa previsione dei contratti collettivi. Gli importi accantonati sono rivalutati, al 31 dicembre di ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa e dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo Istat. Al momento della liquidazione, il TFR è tassato, in linea generale, con l’applicazione dell’aliquota IRPEF media del lavoratore nell’anno in cui è percepito. Questo, per capire bene cos’e’ il TFR.

Dall’inizio degli anni Novanta il sistema pensionistico italiano è stato oggetto di un articolato processo di riforma volto a contenere la spesa pensionistica in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria.

L’ultima riforma (quella di cui stiamo parlando) rappresenta un’importante evoluzione nella storia della previdenza italiana. Essa è infatti incentrata sullo sviluppo di un sistema pensionistico basato su due “pilastri” : il primo è rappresentato dalla previdenza obbligatoria (erogata da Inps, Inpdap, Casse professionali ecc.) che assicura la pensione di base; il secondo è rappresentato dalla previdenza complementare che è finalizzata a erogare una pensione aggiuntiva a quella di base.

Difatti, le prestazioni pensionistiche che saranno pagate in particolare ai lavoratori entrati nel mondo del lavoro dopo il 1° gennaio 1996 o con pochi anni di servizio a quella data, saranno inferiori di quelle pagate nel passato. Per garantire a tutti i lavoratori la possibilità di mantenere un adeguato tenore di vita anche dopo il pensionamento, la riforma ha previsto la possibilità di aderire alle forme pensionistiche complementari.
L’adesione alla previdenza complementare, pur non essendo obbligatoria, puo’ essere quindi un‘interessante opportunità per garantire ai pensionati di domani un reddito di importo adeguato.

Come si diceva, una delle novità più importanti della Riforma riguarda il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) che può essere utilizzato come fonte di finanziamento delle forme pensionistiche complementari.

Dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente, ad eccezione dei lavoratori domestici e dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, può scegliere, espressamente o tacitamente, di destinare il proprio TFR maturando, cioè futuro, alle forme pensionistiche complementari oppure di mantenerlo presso il datore di lavoro.
Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta scade il 30 giugno 2007; per i lavoratori assunti in data successiva, il termine scade dopo sei mesi dall’assunzione. Non deve scegliere il lavoratore che già in data antecedente al 1 gennaio 2007 aderiva a un fondo pensione versando integralmente il TFR.
Questa una breve, brevissima, sintesi.
Per chi desiderasse cimentarsi con un percorso interattivo sulle varie possibilita’ che ha a disposizione (dove destinare il TFR, in che misura ed altro) che dipendono da molteplici fattori, suggerisco di andare a visitare il sito

http://www.complementare.inas.it/calcolo_interattivo/calcolo_interattivo.asp

Per altre richieste, se posso essere d’aiuto, rimango a disposizione.

P.FUSER

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